D. Lgs. 231/01
Tale decreto, emanato l’8 giugno 2001, ha introdotto la responsabilità penale per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Rientrano tra le fattispecie rilevanti ai fini della applicazione del D.Lgs 231/01 i seguenti reati:
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Illegale ripartizione degli utili;
- Falsità nelle comunicazioni sociali;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Formazione fittizia del capitale;
- Indebita influenza nell'assemblea;
- Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
- Aggiotaggio;
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Corruzione;
- Concussione;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati societari.
- Salute e sicurezza sul lavoro (l. 123/07)
- Nuovo D.Lgs. antiriciclaggio.
Per essere esenti da responsabilità le aziende debbono:
- adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
- costituire un organismo dell'ente (ODV) con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
- definire i modelli di organizzazione e gestione;
- essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
SANZIONI
Sanzioni pecuniarie
- Sistema della quote commisurato alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente
Sanzioni interdittive:
- sospensione del diritto a contrarre con la PA
- revoca delle licenze o concessioni
- sospensione parziale dell'attività
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti o revoca di quelli concessi




